giovedì 26 febbraio 2009

LO STATUTO

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione ‘Vivi il Borgo’. L’associazione non ha carattere politico né sindacale, è aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. La sua durata è illimitata
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Perugia, Corso Garibaldi 136. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopo dell'associazione è :
- perseguire il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere di Porta S. Angelo. A tal fine l’associazione si riserva la facoltà di svolgere attività di commercio in aree pubbliche, nonché di organizzare eventi quali mostre-mercato e fiere.
-valorizzare gli aspetti di solidarietà e di interesse per il bene comune che hanno sempre caratterizzato la storia del quartiere
- realizzare un programma di iniziative culturali e ricreative, mediante l’incontro e la conoscenza fra i cittadini di qualsiasi nazionalità.
- promuovere iniziative di solidarietà.
L’Associazione può istituire e mantenere idonei rapporti con:
- amministrazioni pubbliche italiane;
- le Comunità Europee e le loro istituzioni;
- le organizzazioni internazionali;
- enti e istituzioni di diritto internazionale, nonché pubblico e privato, in Italia e all’estero;
- amministrazioni pubbliche e private, società pubbliche e private all’estero.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 ASSOCIATI - OBBLIGHI - DIRITTI
L'Associazione è composta dagli associati fondatori e ordinari.
Gli associati fondatori sono i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo; sono soci ordinari le persone fisiche che, avendo compiuto la maggiore età, condividono e fanno propri gli scopi dell'Associazione e partecipano regolarmente alle sue attività e vengono iscritti in tale categoria.
Gli associati fondatori e ordinari sono soggetti al pagamento di una quota annuale e dei contributi deliberati.
La domanda di iscrizione di nuovi associati deve essere appoggiata da altri due associati ordinari (in regola con la quota associativa) e/o fondatori.
La qualità di associato viene conferita e fatta con delibera del Comitato Direttivo.
La qualità di associato viene meno:
a) per mancato pagamento della quota e/o dei contributi previsti;
b) per recesso da parte dell'associato, attraverso comunicazione scritta fatta pervenire al Comitato Direttivo almeno tre mesi prima della fine di ogni anno; è fatto salvo il diritto del Comitato Direttivo di richiedere le quote e i contributi fino a quel momento dovuti;
c) a seguito di delibera motivata del Comitato Direttivo per:
- aver l'associato posto in atto comportamenti, tramite azioni o pubbliche dichiarazioni, che possano risultare di grave nocumento per l'immagine dell'Associazione e per il regolare svolgimento dell'attività associativa;
- per la mancata regolare partecipazione non debitamente motivata alla vita associativa.

Art. 5 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vice Presidente;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 6 L'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in sessione ordinaria su convocazione del Presidente ed in sessione straordinaria su richiesta del Comitato Direttivo o di un terzo degli associati aventi diritto di voto.
Essa è costituita da tutti gli associati fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.
Sono compiti dell'Assemblea:
1) eleggere il Presidente e il Vice Presidente
2) eleggere il Comitato Direttivo
3) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti
4) approvare il bilancio annuale sia preventivo che consuntivo
5) approvare gli indirizzi programmatici di attività
6) decidere lo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione (anche lo stesso giorno) qualunque sia il numero dei presenti.
Gli associati che non hanno la possibilità di intervenire all'Assemblea potranno farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Nessun associato potrà avere più di tre deleghe.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.

Art. 7 IL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni; è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, Presidente e Vice Presidente compresi, eletti tra gli associati fondatori e ordinari.
Il Comitato Direttivo definisce gli indirizzi programmatici di attività, disciplina e coordina l'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto dell'attività.
Stabilisce le quote annuali di iscrizione e di contribuzione dei soci e le modalità di corresponsione.
Il Comitato Direttivo decide sulle domande di iscrizione di nuovi associati.
Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente o da almeno tre membri del Comitato Direttivo.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno tre membri; esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente) ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 8 IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.
Viene eletto direttamente dall'Assemblea, dura in carica due anni e può essere eletto più volte di seguito.
Garantisce la linea e lo scopo dell'Associazione promuovendone lo sviluppo.

Art. 9 VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica due anni e può essere eletto più volte di seguito.

Art. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica due anni.
I membri eleggono tra loro il Presidente con libero procedimento.
Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione verificando le operazioni di cassa, accertando la regolare tenuta della contabilità, esaminando i conti consuntivi e preventivi.

Art. 11 ESERCIZIO ANNUALE
Il periodo di gestione annuale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
Per ciascun periodo deve essere compilato dal Comitato Direttivo:
a) un conto previsione da approvarsi dall'assemblea entro l'anno precedente;
b) un rendiconto consuntivo da approvarsi dall'assemblea entro sei mesi dalla fine dell'anno.

Art. 12 ENTRATE, QUOTE ASSOCIATIVE, FONDO COMUNE
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e dai contributi degli associati, dai contributi e corrispettivi per attività, sia generali che specifiche, dall'uso gratuito dei beni ad essa concessi, dalle liberalità in danaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti.
Le quote associative ed i contributi sono stabiliti dal Comitato Direttivo, che ne determina anche modalità e tempi di corresponsione.
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote associative e dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
L’ente impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto di trasmettere la quota o il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili.
I fondi dell'Associazione potranno essere prelevati dal Presidente e dal vice Presidente a firma disgiunta.

Art. 13 PATRIMONIO
Il patrimonio è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano a vengano qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.

Art. 14 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le proposte di modifica dello statuto dovranno essere avanzate dal Comitato Direttivo.
Per l'approvazione della delibera modificativa dello statuto è richiesto in prima convocazione il voto della maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di 1/3 (un terzo) degli associati.

Art. 15 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'assemblea con voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
L'assemblea all'atto della deliberazione di scioglimento provvederà alla nomina di un liquidatore per l'esecuzione degli atti necessari, fissandone il relativo compenso.
In caso di residui attivi al termine delle operazioni di liquidazione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, essi saranno destinati ad organizzazioni che abbiano scopi analoghi a quelli dell'Associazione o a costituire borse di studio in favore di chi voglia specializzarsi presso Istituti di ricerca.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Qualsiasi controversia fra gli associati e fra questi e l'Associazione, sarà risolta senza formalità di procedura e secondo equità da un collegio arbitrale irrituale costituito da tre membri, due nominati dalle parti interessate e il terzo dai due arbitri nominati dalle parti o, in mancanza di accordo su tale nomina, dal Presidente del Tribunale di Perugia.

Art. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Art.18
Ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 460/1997, sono sancite le seguenti norme associative:
a) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 3 del presente statuto;
c) è fatto divieto all’associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d) è fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e) è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
f) è esclusa qualsiasi partecipazione temporanea alla vita associativa da parte dei soci maggiori d’età, i quali tutti hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi; nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto;
g) è fatto obbligo all'Associazione, ove richiesto in sede di iscrizione presso l'Anagrafe Onlus, di impiegare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS".

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